Con il Decreto Semplificazioni (D.L. 5/2012), il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della pubblica amministrazione ha previsto diversi obblighi in capo all'Amministrazione disponendo, in particolare:
- - che l'organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione;
- - che "decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario".
A tal fine l'Amministrazione comunale ha stabilito di individuare nella figura del Segretario comunale il dirigente incaricato cui attribuire il potere sostitutivo, in caso di inerzia, previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/90, come novellata dal D.L. n° 5 del 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35.
Il cittadino che intende quindi segnalare eventuali mancanze dei funzionari preposti alle diverse aree funzionali può rivolgersi al Segretario comunale al numero telefonico 030.9718104.
Torna all'Indice
Sezione relativa ai tempi medi di erogazione dei servizi, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013.